Ambito di applicazione della esenzione dalle imposte, riconosciuta agli accordi di separazione/divorzio

La recentissima ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione tributaria) n. 26363/2022 ha finalmente chiarito quale sia l’ambito di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 19 L. 74/87 che viene riconosciuta a tutti gli accordi di separazione/divorzio, volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, anche attraverso la previsione di accordi patrimoniali autonomi (come ad esempio i trasferimenti immobiliari). La portata applicativa della norma era già stata estesa dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 154 del 10 maggio 1999 a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.
 
Ora con la cennata ordinanza, che disattende il precedente orientamento affermato in molte precedenti pronunce della Suprema Corte, è stato acclarato che tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione, scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio - siano essi trasferimenti di beni immobili, oppure di beni mobili come ad esempio, la cessione di quote societarie -, siano esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa. Ciò in quanto l'indirizzo giurisprudenziale venutosi a consolidare negli ultimi anni è favorevole ad una applicazione generalizzata dell'esenzione a qualsivoglia accordo funzionalmente subordinato alla negoziazione complessiva dei rapporti tra i coniugi al momento della loro separazione/divorzio.
 
In particolare la Cassazione ha specificato che :”va riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, a tutti gli atti e a tutte convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge. Per tal motivo: ”è del tutto irrilevante il fatto che l'accordo patrimoniale concluso in sede di separazione abbia ad oggetto la cessione di quote sociali, piuttosto che il trasferimento di beni immobili, con applicazione di tributi indiretti: la norma esentativa, infatti, non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, ne' la L. n. 74 del 1987, articolo 19, contiene una limitazione dell'ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette.

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