Divorzio Breve

La legge sul “divorzio breve” n. 55 del 2015, approvata il 22 aprile del 2015 ha modificato sostanzialmente la legge sul divorzio n. 898/1970 rimasta invariata per un lunghissimo lasso di tempo (circa trenta anni).

Le novità introdotte sono le seguenti:

  • Riduzione dei termini tra la separazione ed il divorzio

In caso di separazione consensuale i coniugi potranno chiedere il divorzio dopo soli sei mesi dalla omologa di separazione. In particolare la decorrenza del semestre viene calcolata in modo differente a seconda del rito che i coniugi hanno prescelto per separarsi. Infatti coloro che si sono separati in Tribunale il termine si calcolerà  dalla data di comparizione dinnanzi al Giudice. Per coloro che hanno percorso la strada della negoziazione assistita, il termine si calcolerà dalla data degli accordi annotata dall’ufficiale dello Stato Civile, mentre per i coniugi che si sono separati seguendo la procedura presso gli Uffici del  Comune di appartenenza, il termine decorrerà dalla stipula dell’accordo sottoscritto nel corso della prima comparizione dinnanzi al Sindaco (e non dalla data della conferma)

In caso di separazione giudiziale il termine non sarà di soli sei mesi ma di un anno. I termini verranno calcolati con le medesime modalità di quelli previsti per la separazione consensuale.

I nuovi termini abbreviati, si applicheranno anche a tutti i processi in corso a far data dalla entrata in vigore  delle legge n. 55/2015.

I ridotti termini per il divorzio  (sei mesi o dodici, come specificato) sono validi anche in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente.

  • Anticipato scioglimento della comunione dei beni.

L’art. 2 della citata legge ha previsto che il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi venga anticipato, rispetto a quanto avveniva in precedenza ove lo scioglimento si verificava solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Pertanto nel caso di separazione giudiziale, lo scioglimento si verificherà, al momento in cui il presidente del Tribunale, all’udienza di comparizione autorizza gli stessi coniugi a vivere separati. Nel caso invece di separazione consensuale lo scioglimento si verificherà dalla data di sottoscrizione del verbale di separazione (che in seguito verrà omologato)

  • Documentazione da allegare al ricorso

Al ricorso per il divorzio, sia se trattasi di ricorso per scioglimento del matrimonio o ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • Estratto per riassunto certificato matrimonio
  • Certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi
  • Dichiarazioni dei redditi (degli ultimi tre anni) di entrambi i coniugi
  • Copia decreto di omologa, oppure sentenza di separazione del Tribunale, oppure copia autentica dell’accordo di negoziazione assistita o dell’accordo sottoscritto dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile

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